| COSTITUZIONE E LEGGE ELETTORALE |
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Art. 48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età . Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico…….
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero…… Art.57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno…… ![]() La Costituzione, all’art. 48, stabilisce che il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Con perfetto ermetismo queste parole ne riassumono i connotati assoluti. Esso è personale, non può quindi essere esercitato per procura; prescinde dalla condizione economica e sociale dell’individuo; attraverso la segretezza ne è tutelata la libertà da forme di pressione esterne. Il quadro istituzionale delineato dalla Costituzione è una forma di governo parlamentare caratterizzata da un bicameralismo perfetto La Costituzione non si occupa di definire il sistema elettorale, demandando volutamente tale competenza alla legge ordinaria. Il motivo di tale scelta risiede nell’intenzione di fare del sistema elettorale un meccanismo duttile, in grado di adeguarsi ai mutamenti sociali e alla trasformazione del contesto politico; farne materia costituzionale avrebbe determinato un eccessivo irrigidimento, considerato l’iter lungo e laborioso che la Carta stessa prevede in materia di riforme costituzionali. Per questo motivo, nel corso del tempo, abbiamo votato con i sistemi più disparati. All’indomani della nascita della Costituzione repubblicana il metodo più appropriato sembrò essere il proporzionale puro. Per la Camera, con legge 20 febbraio 1948 n. 6, fu adottato un sistema ispirato a quello utilizzato per l’elezione dell’Assemblea costituente: un sistema elettivo a suffragio universale e diretto con liste concorrenti e la possibilità di esprimere da tre a quattro preferenze secondo l’ampiezza del collegio. Per il Senato invece la legge 6 febbraio 1948 n. 29 prevedeva un sistema proporzionale puro, seppure presentasse in apparenza le caratteristiche di un sistema maggioritario. La legge disponeva che fossero eletti quei candidati che avessero ottenuto, nel rispettivo collegio, un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti. Tuttavia, data l’oggettiva difficoltà di ottenere un risultato tanto clamoroso, la legge disponeva che, in caso di mancato raggiungimento del quorum, si procedesse all’assegnazione dei seggi con metodo proporzionale. La frammentazione politica che ne derivò, e la conseguente debolezza del potere esecutivo, indusse Alcide De Gasperi, allora presidente del Consiglio, a introdurre una riforma elettorale in senso maggioritario. La riforma, divenuta legge dello Stato il 31 marzo 1953 (n. 148, la cosiddetta “legge truffaâ€), modificava il testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, introducendo un sistema proporzionale con premio di maggioranza, corrispondente al 64,4 per cento dei seggi parlamentari, da assegnare ai partiti apparentati che avessero raggiunto il 50 per cento più uno dei voti validi. Alle elezioni del 7 e 8 giugno, la coalizione costituita dalla Democrazia cristiana, dal Partito liberale, dal Partito repubblicano e dal Partito socialista democratico italiano, si fermò al 49,8 per cento. Il premio non scattò e la legge fu abrogata l’anno successivo. La legge 30 marzo 1957 n. 361 introdusse, sia per la Camera che per il Senato, un sistema elettorale di tipo proporzionale che realizzava una sostanziale corrispondenza tra la percentuale di voti conseguiti da ciascuna forza politica e il numero di seggi assegnati. Il sistema rimase in vigore fino all’agosto del 1993 quando vennero approvate le leggi 276 e 277, il cosiddetto Mattarellum, volte alla modifica del sistema elettorale in senso maggioritario. Sia per la Camera che per il Senato fu introdotto un sistema maggioritario misto, che assegnava il 75 per cento dei seggi con sistema uninominale e la restante parte con sistema proporzionale a base nazionale. Questo fino all’autunno del 2005, quando il governo Berlusconi bis si trovò in seria difficoltà . Il calo di popolarità e la crisi in cui versava l’economia condannavano l’esecutivo a una probabile sconfitta alle elezioni della primavera del 2006, scadenza naturale del mandato. La legge 31 dicembre 2005 n. 270, definita ironicamente, ma con cognizione di causa, il Porcellum, sembrava fatta apposta per scompaginare le carte. Approvata dopo una discussione di appena due mesi e con i soli voti del centrodestra, questa controversa riforma modificava radicalmente, a pochi mesi dalle elezioni, il sistema elettorale del Parlamento: da maggioritario corretto a proporzionale con clausola di sbarramento e premio di maggioranza. La legge sopprime i collegi uninominali sostituendoli con circoscrizioni di ampie dimensioni e prevede la ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste concorrenti; le forze politiche possono aggregarsi in compagini più ampie, ma hanno l’obbligo di presentare il programma di governo e designare un candidato unico alla carica di presidente del Consiglio; viene introdotto un premio di maggioranza alla Camera pari al 55 per cento dei seggi, da assegnarsi a quella coalizione o singola lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi; sono inoltre generalmente innalzati i termini delle soglie di sbarramento. ![]() Il vizio fondamentale della legge elettorale ora in vigore è di costituire ciò che potremmo definire un ossimoro giuridico: un sistema proporzionale, che dovrebbe garantire una sostanziale corrispondenza tra voti e seggi, viene corretto artificiosamente per garantire la formazione di una solida maggioranza almeno alla Camera, generando effetti di distorsione della volontà elettorale più forti di quelli normalmente riscontrati nei sistemi maggioritari. La somiglianza con la riforma di De Gasperi del 1953 è quasi imbarazzante. Entrambe le leggi sono state approvate a pochi mesi dalle elezioni, peculiarità che ha rinverdito l’appellativo di ‘legge truffa’ già coniato nel ’53; entrambe prevedono un premio di maggioranza tale da garantire, almeno alla Camera, la predominanza incontrastata di una sola forza politica; entrambe sono state approvate con la sola maggioranza di governo, mancando quindi dell’ampio consenso che sempre dovrebbe accompagnare la definizione delle regole fondamentali di un sistema politico. Da notare che la riforma del 2006 non prevede neppure una soglia minima per accedere al premio di maggioranza. Soffermarsi sui meccanismi attraverso cui la volontà degli elettori si sostanzia in rappresentatività aiuta a comprendere quanto la legge elettorale, in uno Stato a democrazia elettiva, finisca per essere il primo e più potente strumento di potere. Grazie ai suoi ingranaggi è possibile plasmare la composizione del Parlamento e di conseguenza decidere in precedenza quali forze politiche vi accederanno. Il fatto che nella maggior parte dei casi le riforme elettorali vengano introdotte a ridosso delle elezioni e a colpi di maggioranza tradisce la volontà di costruire un sistema di volta in volta favorevole alla conservazione del potere precostituito. In tal senso un esempio illuminante è la legge Acerbo, voluta fortemente da Mussolini e approvata dal Parlamento nel 1923. Essa introduceva un sistema maggioritario sulla base di un collegio unico nazionale. Stabiliva inoltre che la lista che avesse raggiunto una percentuale di voti superiore al 25 per cento avrebbe ottenuto i due terzi dei seggi, mentre i restanti sarebbero stati distribuiti alle liste di minoranza. Vero e proprio esempio di suicidio di un’Assemblea rappresentativa, la legge Acerbo fu approvata alla Camera il 21 luglio del 1923 con i 223 voti del Partito nazionale fascista, di buona parte del Partito popolare (tra cui Alcide De Gasperi) e del Partito liberale. Il Partito comunista e il Partito socialista votarono contro, fermandosi però a 123 voti. Dopo l’approvazione del Senato, 163 a favore e 41 contrari, la riforma entrò in vigore. Alle elezioni del 6 aprile 1924 il Listone Mussolini ottenne il 64,9 per cento dei voti, guadagnandosi il premio di maggioranza che gli valse il totale controllo sul Parlamento con 375 seggi, contro i 161 ottenuti dalle opposizioni di centro-sinistra che, paradossalmente, erano risultate maggioranza nel nord del Paese. Attraverso la legge Acerbo il neonato esecutivo fascista si assicurò il controllo della maggioranza parlamentare, che gli avrebbe permesso di introdurre in modo formalmente legittimo tutti gli interventi più incisivi e lesivi della legalità statuaria sostanziale, compreso quello volto a vanificare le procedure elettorali trasformandole in meri rituali confirmatori del potere costituito. Era l’inizio del regime. Fonte: estratto di un articolo di Erika Gramaglia apparso sulla Rivista Paginauno n.9 del giugno-settembre 2008 |






